Garanzia Utenti

ESPERTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’Associazione fornisce, a tutela e garanzia dell’Utente, un servizio di informazioni su:

1. Natura e modalità di erogazione della Valutazione degli apprendimenti, delle competenze, job applications near me della validazione e della certificazione delle competenze in contesti formali,medadvice non formali e informali.

2. Requisiti per l’attestazione della qualità professionale dei Soci Qualificati Evaluate.

3. L’accesso all’elenco Soci di Evaluate.

Il servizio, in ordine all’attinenza della qualità dei servizi professionali erogati dai soci, riceve reclami, gestisce controversie, e attiva procedure per la conciliazione.

Servizio di ricezione reclami

Questo servizio è attivato da Evaluate ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge n. 4/2013 a favore degli utenti al fine di acquisire loro eventuali reclami in merito all’operato di Evaluate, Inoltrare eventuali reclami tramite mail all’indirizzo presidente@valutatoridellecompetenze.it.

Tentativo di risoluzione della controversia

Evaluate effettua il tentativo di risoluzione concordata della controversia attraverso le seguenti modalità:

COSTITUZIONE DI UN ORGANO DI CONCILIAZIONE

Presso la sede di EVALUATE viene istituita all’occorrenza una Commissione di Conciliazione paritetica costituita da un rappresentante di Evaluate stessa e da un rappresentante di un organismo di ADR – Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) che sia costituito ai sensi del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.

La segreteria di EVALUATE fornirà il necessario supporto logistico ed organizzativo per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente regolamento.

La procedura di Conciliazione è interamente gratuita.

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Il soggetto interessato può accedere alla procedura di Conciliazione dopo aver tentato di risolvere bonariamente la controversia, senza riuscirci, e anche nel caso in cui non sia stato possibile esperire un tentativo di accordo bonario.

Il professionista interessato alla procedura di Conciliazione può presentare la relativa domanda mediante il form di cui sopra o o via e-mail o via fax ad EVALUATE che avrà cura di contattare la persona interessata per informarla dell’attivazione della procedura conciliativa, invitandola a manifestare la volontà di aderirvi o meno, entro 10 giorni.

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Ricevuta la domanda di Conciliazione e la manifestazione del consenso alla procedura, si costituisce la Commissione di Conciliazione, la quale valuterà l’ammissibilità della procedura verificando:

  • che non siano state attivate procedure giudiziali, o di altro tipo, per la risoluzione della controversia;
  • che la controversia origini dall’esecuzione del contratto stipulato in virtù dell’adesione, da parte del professionista, alla Carta dei diritti del cliente;
  • che non emergano aspetti esclusivamente di tipo etico o deontologico riguardanti il professionista di pertinenza esclusiva di EVALUATE.

In caso di improcedibilità la Commissione ne comunica le ragioni alle parti, invitandole, ove possibile, a sanare le situazioni che rendono inammissibile la domanda.

In caso di esito positivo della verifica di procedibilità, la Commissione provvede ad iscrivere ogni domanda di conciliazione su un apposito registro annuale dei procedimenti di Conciliazione attribuendo ad essa un numero progressivo. Inoltre, con comunicazione da inoltrarsi alle parti via e-mail o via fax (o in casi eccezionali per lettera racc. A/R o pec), fissa la data, entro il termine di 30 giorni lavorativi, per l’espletamento del tentativo di Conciliazione ed invita le parti a produrre tutta la documentazione attinente alla controversia nonché a far pervenire delle note scritte, almeno 10 giorni (lavorativi) prima della data fissata per il tentativo di conciliazione.

I componenti della Commissione hanno accesso alla documentazione relativa al caso prospettato.La documentazione e i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate.Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Le parti hanno la facoltà di illustrare le proprie ragioni alla Commissione durante la riunione.

Il tentativo di conciliazione avviene presso la sede operativa nazionale di EVALUATE oppure, nel caso in cui le parti o anche una sola di esse abbiano residenza lontana e ne facciano richiesta, per via telefonica oppure on line o videoconferenza ai numeri di telefono e indirizzi internet che verranno tempestivamente comunicati alle parti.

Durante il tentativo di Conciliazione le parti esprimono le rispettive ragioni e al termine, oppure entro una data contestualmente stabilita, la commissione redige e sottoscrive un verbale formulando una proposta di Conciliazione con sommaria indicazione dei motivi che ne hanno suggerito l’adozione e la sottopone all’approvazione delle parti, cui viene consegnata o inviata copia della stessa.

Se intendono accettare la proposta di Conciliazione, le parti, entro dieci giorni lavorativi, dovranno inviare alla sede della Commissione presso la sede operativa nazionale di EVALUATE la copia del verbale e della proposta di conciliazione debitamente sottoscritta tramite raccomandata A/R o via e-mail o via fax.

La Commissione provvederà a consegnare a ciascuna delle parti la copia sottoscritta dall’altra.

Il verbale così sottoscritto da entrambe le parti avrà efficacia di atto transattivo disciplinato dagli artt. 1965 e successive modificazioni o integrazioni del Codice Civile.

In tal caso la controversia si intende risolta in modo definitivo con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. L’accordo è immediatamente vincolante tra le parti dal momento della effettiva conoscenza e le stesse parti riconoscono nel contenuto della Conciliazione l’espressione della loro concorde volontà contrattuale.

MANCATO ACCORDO

Nel caso in cui le parti o una sola di esse non facciano pervenire alla Commissione di Conciliazione presso la sede operativa nazionale di EVALUATE la proposta di Conciliazione sottoscritta, la Commissione ne darà atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo che verrà inviato alle parti.

TERMINI DELLA PROCEDURA

Il termine per l’esperimento della procedura di Conciliazione è fissato in sessanta giorni dal ricevimento della adesione alla Conciliazione da parte della segreteria.

RINUNCIA ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA

In ogni momento antecedente alla sottoscrizione del verbale di Conciliazione, ciascuna delle parti può rinunciare alla procedura conciliativa, previa comunicazione scritta alla Commissione e all’altra parte.

Le parti si impegnano a comunicare preventivamente, tramite raccomandata A/R O PEC, alla Commissione di Conciliazione, la rinuncia alla domanda qualora intendano adire l’autorità giudiziaria.